Il presente Regolamento disciplina, in conformità ai principi stabiliti dalla legge, nel rispetto dei contratti collettivi e della vigente disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, le modalità di reclutamento e selezione del personale per posti a tempo determinato e indeterminato, nonché le procedure di svolgimento delle selezioni nel rispetto dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, che testualmente recita “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento e la selezione  del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”

 

L’intero impianto regolamentare nonché le procedure indicate sono ispirate ai principi dettati dal citato comma 3, Art 35 del D. Lgs 165, 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.:

  1. a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
  2. b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
  3. c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
  4. d) decentramento delle procedure di reclutamento;
  5. e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
  6. f) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all’unità superiore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
  7. g) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso di specifici titoli e/o esperienze lavorative che dovranno comunque essere valutate, ove pertinenti, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

Altri principi ispiratori del presente regolamento sono:

  1. h) la tutela contro ogni “forma di discriminazione” fondata su sesso, razza, religione, età, disabilità e orientamento sessuale come da normativa europea;
  2. i) il rispetto del principio della “par condicio” fra i concorrenti, anche attraverso l’adozione di procedure che assicurino nello svolgimento delle selezioni pubbliche la soddisfazione delle finalità sia di trasparenza, che di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell’operato della società;
  3. j) il rispetto del principio della “massima partecipazione alle selezioni pubbliche”, che, oltre a rispondere all’evidente interesse dei singoli aspiranti, è coerente con lo stesso principio di buon andamento dell’azione amministrativa dal momento che una platea di partecipanti il più ampia possibile garantisce meglio l’interesse dell’azienda a selezionare gli elementi più idonei alla copertura del posto vacante.

Le procedure sono basate sul pieno convincimento che la natura comparativa ed aperta della procedura selettiva pubblica rappresenti un elemento essenziale e che sia compito seppur non obbligatoriamente sancito ma ritenuto sostanziale da questa società, l’introdurvi deroghe con limiti estremamente rigorosi, ossia solo quando tali limiti siano funzionali alle esigenze di buon andamento della società e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, idonee a giustificarle.

Il presente regolamento individua, altresì, i criteri di valutazione delle prove e dei titoli per l’accertamento delle capacità e dei requisiti attitudinali finalizzati alla selezione ed acquisizione delle risorse umane.